Art. 43.
(Giunta regionale).

      1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Regione e dagli Assessori.
      2. Con legge regionale statutaria sono determinate le modalità di formazione della Giunta regionale e i casi di incompatibilità.
      3. Al Presidente della Regione e agli Assessori è attribuita, con legge regionale, un'indennità di carica.